Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 50 (1)

Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni.

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Indice