Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura
Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere
Articolo 64
Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza.
1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.
2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.