Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali e di spese elettorali dei parlamentari
L'esigenza di trasparenza della situazione patrimoniale di chi concorre alla vita parlamentare nazionale, e delle modalità con cui ricorre alle risorse economiche per sostenere la propria attività politica, risponde alla ratio di diverse leggi che negli ultimi decenni hanno disciplinato la materia.
L'obbligo per i parlamentari di dichiarare la situazione patrimoniale, i redditi e le spese di propaganda elettorale è stato introdotto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441. Tale legge dispone che i parlamentari debbano trasmettere alla Camera di appartenenza una dichiarazione concernente lo stato patrimoniale e le spese sostenute in proprio o dal partito per la campagna elettorale. A tale dichiarazione si allega copia della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. Le predette dichiarazioni sono raccolte in apposito Bollettino pubblicato da ciascuna Camera ai fini della consultazione da parte dei cittadini elettori.
La legge 10 dicembre 1993, n. 515 disciplina inoltre la pubblicità delle spese ed i contributi relativi alla campagna elettorale ed estende tale obbligo di pubblicità da adempiere presso il Collegio regionale di garanzia elettorale anche ai candidati non eletti. In particolare la legge impone al candidato di designare un mandatario elettorale (competente in via esclusiva alla raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale), fornisce una tipologia delle spese elettorali ed introduce un limite massimo all'ammontare delle spese elettorali per ciascun candidato.
Ulteriori disposizioni sulla trasparenza nel finanziamento ai partiti sono state dettate dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, che impone l’obbligo di dichiarazione congiunta per il soggetto che eroga e il soggetto che riceve un contributo superiore per anno a 3.000 euro, ricevuto sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di beni e servizi; nel caso di campagna elettorale detti finanziamenti possono essere autocertificati.
Gli obblighi di pubblicità sono stati poi rafforzati con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e modificato da ultimo dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Nella citata normativa si prevede che i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari siano obbligatoriamente pubblicati sul sito del Parlamento italiano insieme ai contributi liberali dagli stessi eventualmente percepiti, laddove ogni singolo contributo sia superiore alla somma di 500 euro.
Inoltre, a seguito della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 25 novembre 2010 è stata prevista la facoltà per il senatore di autorizzare la pubblicazione on line della dichiarazione dei redditi completa. Se i familiari vi consentano, è altresì possibile pubblicare il quadro riepilogativo o il documento completo relativo alla dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela.
La documentazione patrimoniale e di reddito dei Senatori è pubblicata sul sito Internet del Parlamento.
Disposizioni in materia di adempimenti patrimoniali dei membri del Governo non parlamentari, dei tesorieri e dei dirigenti dei partiti
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 della legge n. 441 del 1982 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge n. 3 del 2019, al Senato spetta anche curare la ricezione e la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e di reddito del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, qualora essi non appartengano già ad una delle Camere.
La relativa documentazione si trova sul sito Internet del Parlamento.
Infine l'articolo 12 della legge 6 giugno 2012, n. 96, e successive modificazioni, estende gli obblighi dichiarativi di cui alla legge n. 441 del 1982 anche a coloro i quali svolgono funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o movimenti politici che abbiamo avuto almeno un candidato eletto in Parlamento, nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia. Laddove tali soggetti non siano parlamentari spetta al Senato curare la ricezione e la pubblicazione dei dati patrimoniali e di reddito per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.
La relativa documentazione si trova sul sito Internet del Parlamento.
Per consultare la normativa completa sull'anagrafe patrimoniale si rinvia al "quadro normativo" presente sul sito Internet del Parlamento Italiano (https://www.parlamento.it/7061).