Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura
Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge
Articolo 73
Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge.
1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.