Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo X

Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Articolo 74 (1)

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017

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