Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo X

Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Articolo 73-bis (1)

Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti.

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988.

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