Articolo 37 (1)
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.
1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.
(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.