Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 29 (1)

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

(2) «In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavoridelle Commissioni, la decisione definitiva in materia va rimessa al plenum della Commissione medesima: ciò, in applicazione analogica del principio puntualmente sancito dalle disposizioni regolamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea». (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988).

Indice