Articolo 22 (1)
Commissioni permanenti - Competenze.
Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
- 1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- 2ª - Giustizia;
- 3ª - Affari esteri, emigrazione;
- 4ª - Difesa;
- 5ª - Programmazione economica, bilancio;
- 6ª - Finanze e tesoro;
- 7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10ª - Industria, commercio, turismo;
- 11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;
- 12ª - Igiene e sanità;
- 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;
- 14ª - Politiche dell'Unione europea.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.