Articolo 27 (1)
Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni.
1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.