Articolo 43 (1)
Procedura delle Commissioni in sede referente.
1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso tale Commissione.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.