Articolo 23 (1)
Commissione Politiche dell'Unione Europea. (2)
1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.
2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988, interamente sostituito il 6 febbraio 2003 e nuovamente modificato il 20 dicembre 2017.
(2) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.