Articolo 28 (1)
Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi.
Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.