Guida breve ai lavori e ai servizi
Regolamento
Regolamento
L'articolo 64 della Costituzione dispone che "ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti".
I Regolamenti parlamentari contengono il complesso di norme, subordinate solo alla Costituzione, con le quali le Camere disciplinano, in piena autonomia, la propria organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni loro attribuite, garantendo la correttezza del rapporto tra maggioranza e opposizione e regolando i rapporti con il Governo, gli altri organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale) e le autonomie regionali e locali, nonché il collegamento con gli organismi comunitari e internazionali.
L'attuale Regolamento del Senato della Repubblica, approvato nel 1971, nel corso degli anni è stato più volte modificato per renderlo meglio rispondente alle necessità della vita parlamentare. L'ultima modifica è stata approvata il 27 luglio 2022 ed entra in vigore al principio della XIX legislatura. Anche a seguito della precedente riforma organica, approvata nel 2017, sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di Gruppi parlamentari e di Commissioni permanenti, nonché ulteriori disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori.
Organi e funzioni
Composizione (art. 57 e art. 59 Cost.)
II Senato della Repubblica è composto da 200 membri elettivi, dei quali quattro eletti all'estero, e dai Senatori a vita.
Sono Senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Possono essere altresì nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Presidente
Elezione (art. 4 Reg.)
Il Presidente del Senato è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, che deve tenersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 61 Cost.).
Si procede con votazione a scrutinio segreto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nei primi due scrutini, si procede, il giorno successivo, ad una terza votazione, nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.
Se anche in questo caso nessuno risulta eletto, il Senato procede lo stesso giorno al ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto, nel terzo scrutinio, il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Funzioni (art. 8 Reg.; art. 86 Cost.)
Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività dei suoi organi, facendo osservare il Regolamento; esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non vi possa adempiere.
Nell'ambito dell'attività parlamentare, il Presidente dirige la discussione e mantiene l'ordine in Aula, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Presiede la Giunta per il Regolamento, la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza.
Consiglio di Presidenza
Composizione (art. 5 Reg.)
Ne fanno parte, oltre al Presidente, quattro Vice Presidenti, tre Senatori Questori e otto Senatori Segretari.
Elezione (art. 5 e art. 13 Reg.)
L'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza ha luogo nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente.
Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari.
Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
Ad eccezione del Presidente del Senato, i componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico, salvi i casi di espulsione, scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.
Funzioni (art. 12 Reg.)
Il Consiglio di Presidenza costituisce uno dei più importanti organi collegiali del Senato. Tra le sue competenze rientrano le principali decisioni in materia di status dei Senatori, la deliberazione del progetto di bilancio interno del Senato nonché delle spese di maggiore entità, la nomina del Segretario generale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, i provvedimenti riguardanti l'assetto organizzativo dell'Amministrazione.
Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre in merito alle più gravi sanzioni ai Senatori in caso di turbamento dell'ordine durante le sedute dell'Assemblea.
Senatori Questori (art. 10 e art. 165 Reg.)
Funzioni
Sulla base delle disposizioni del Presidente, i Senatori Questori sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale.
Annualmente predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato, che sono deliberati dal Consiglio di Presidenza.
I Senatori Questori provvedono altresì alla gestione dei fondi a disposizione del Senato, secondo le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità.
Gruppi parlamentari (art. 14, art. 15, art. 16 e art. 16-bis Reg.)
Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo parlamentare del quale intende far parte; i Senatori che non forniscano alcuna indicazione formano il Gruppo misto. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nell'autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. A meno che non aderiscano nei termini prescritti ad un Gruppo parlamentare ovvero ad una componente politica in seno al Gruppo misto, i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza o ne vengono espulsi sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare.
Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. Fermi restando tali requisiti, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall’assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. È ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato.
I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni a Statuto speciale nelle quali sia prevista la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.
Per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurata nei palazzi del Senato la disponibilità di appositi locali ed attrezzature e la corresponsione di un contributo annuale a carico del bilancio del Senato, destinato da ciascun Gruppo esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.
Ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza entro cinque giorni e pubblicato sul sito internet del Senato, nonché un rendiconto di esercizio annuale in merito ai contributi trasferiti dal Senato. La gestione contabile e finanziaria dei Gruppi è sottoposta a una società di revisione legale.
Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare online ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario. Il Regolamento, infine, disciplina le forme dei controlli di conformità del rendiconto di Gruppo, con gli adempimenti conseguenti e le sanzioni per i casi di inosservanza delle norme, che comprendono la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo nonché l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate. Qualora un Gruppo non sia ricostituito nella legislatura successiva, gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (art. 53 e art. 55 Reg.)
La Conferenza, composta dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, è presieduta dal Presidente del Senato, che la convoca periodicamente per assumere decisioni sulla programmazione dei lavori.
Alle riunioni interviene il rappresentante del Governo (normalmente il Ministro o un Sottosegretario con delega per i rapporti con il Parlamento) e assistono anche i Vice Presidenti del Senato.
Giunta per il Regolamento (art. 18 Reg.)
È presieduta dal Presidente del Senato, che ne nomina i dieci componenti in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea fra tutti i Gruppi parlamentari.
La composizione della Giunta può essere integrata con non più di due membri, per assicurarne una maggiore rappresentatività.
Spettano alla Giunta l'esame delle proposte di modificazione del Regolamento e il parere sulle questioni interpretative sottoposte dal Presidente o sollevate da uno o più Presidenti di Gruppo parlamentare la cui consistenza numerica sia almeno pari ad un terzo dei componenti del Senato. Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l’omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (art. 19 Reg.; Capo XVI Reg.)
Il Senato è giudice dell'elezione dei suoi componenti (art. 66 Cost.). La verifica dei poteri e gli accertamenti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Senatori sono demandati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, formata da 19 Senatori, che procede in base al regolamento per la verifica dei poteri e riferisce all'Assemblea.
Verifica dei poteri
Gli elettori e i candidati possono proporre ricorso entro venti giorni dalla proclamazione di un Senatore. Il controllo dei dati elettorali viene compiuto obbligatoriamente per tutte le sezioni. Quando la Giunta riscontra che in una regione le elezioni sono state regolari, le dichiara valide; diversamente, previa contestazione e in contraddittorio con gli interessati, propone l'annullamento dell'elezione, sulla quale delibera l'Assemblea.
Entro trenta giorni dalla proclamazione, ciascun Senatore deve dichiarare le cariche e gli uffici ricoperti a qualsiasi titolo, retribuiti e gratuiti, compilando un apposito foglio-notizie; in corso di legislatura, ciascun Senatore deve analogamente comunicare, entro trenta giorni, le cariche e gli uffici acquisiti o dismessi.
Insindacabilità ed autorizzazioni a procedere
Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, i Senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Spetta al Senato, in caso di controversie, decidere la sussistenza o meno dell'insindacabilità.
Senza autorizzazione dell'Assemblea, i Senatori non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, o mantenuti in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i Senatori ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità e le domande di autorizzazione riguardanti provvedimenti limitativi della libertà personale o domiciliare sono esaminate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, alla quale sono deferite dal Presidente del Senato. Il Senatore nei cui confronti sono presentate le richieste ne viene informato. Le proposte della Giunta concernenti tali materie vengono infine esaminate dall'Assemblea.
L'Assemblea
Organizzazione dei lavori (art. 53, art. 55 e art. 56 Reg.)
I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione, sulla base di programmi e calendari.
Due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea, sono riservate ai lavori delle Commissioni.
Il programma, riferito ad un periodo di due mesi, contiene l'elenco degli argomenti indicati dal Governo e dai Gruppi, che saranno inseriti nel calendario secondo le decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo. Sono inseriti di diritto nel programma dei lavori gli argomenti proposti da almeno un terzo dei Senatori.
Il calendario, che copre un arco temporale di una o più settimane, indica i giorni di seduta con i rispettivi orari, l'ordine degli argomenti da esaminare ed eventualmente - se così stabilito - la ripartizione dei tempi di discussione tra i Gruppi.
Il progetto di calendario, sottoposto dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo, diviene definitivo se adottato all'unanimità; diversamente, sulle proposte di modifica, avanzate da un Senatore per Gruppo, discute e vota l'Assemblea.
Sulla base del calendario, il Presidente forma l'ordine del giorno del Senato. A conclusione di ciascuna seduta il Presidente comunica all'Assemblea l'ordine del giorno della seduta successiva. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario, l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.
Comunicazioni all'Assemblea - Congedi (art. 61, art. 62 e art. 108 Reg.)
Dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano. L'elenco dei Senatori in congedo o in missione per incarico avuto dal Senato è affisso all'ingresso dell'Aula.
I Senatori in congedo, in missione o assenti in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale, nel limite massimo - per i congedi - di un decimo del totale dei componenti l'Assemblea.
Presentazione e assegnazione dei disegni di legge (art. 34, art. 73, art. 79 e art. 81 Reg.)
Ciascun Senatore può presentare disegni di legge, ognuno dei quali deve necessariamente recare un titolo, una relazione ed una parte normativa suddivisa in articoli. Dell'avvenuta presentazione è dato annuncio in allegato al resoconto dell'Assemblea.
I disegni di legge sono quindi assegnati per l'esame alla Commissione competente.
I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante o redigente.
Non possono essere assegnati in sede deliberante e redigente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e quelli rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente, può essere chiesta la dichiarazione d'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata.
Discussione (Capo XII Reg.)
La discussione in Assemblea dei disegni di legge esaminati in sede referente si svolge seguendo una procedura suddivisa in fasi distinte.
La discussione è introdotta dalla relazione, predisposta dal Senatore che ha ricevuto dalla Commissione il mandato a riferire in Assemblea. La relazione può essere scritta - ed in questo caso il relatore ha facoltà di integrarla oralmente - o, in caso d'urgenza, orale. Dopo la relazione, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare una questione pregiudiziale o sospensiva, affinché l'argomento non venga discusso o sia rinviato. Sulla questione delibera l'Assemblea.
Segue la discussione generale, nel corso della quale ciascun Senatore, previa iscrizione a parlare, può intervenire di regola per non più di dieci minuti. Dopo la discussione generale intervengono, in replica, il relatore ed il rappresentante del Governo.
L'Assemblea passa successivamente all'esame e alla votazione degli ordini del giorno, degli articoli e dei relativi emendamenti. La discussione si conclude con la votazione finale del provvedimento. Prima di ogni votazione un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può svolgere, per non più di cinque minuti, una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto finali, cioè sul complesso dei disegni di legge, il termine è di dieci minuti.
La Conferenza dei Capigruppo può organizzare la discussione ripartendo proporzionalmente i tempi tra i Gruppi.
In sede redigente, è riservata all'Assemblea la votazione dei singoli articoli e la votazione finale.
Emendamenti e ordini del giorno (art. 95, art. 100 e art. 102-bis Reg.)
Ciascun Senatore ha facoltà di presentare per iscritto emendamenti e ordini del giorno al testo in discussione, nei termini fissati dal Presidente o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Gli emendamenti e gli ordini del giorno sono stampati in appositi fascicoli e distribuiti prima dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea. Su di essi il relatore e il rappresentante del Governo esprimono il proprio parere.
Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione delle entrate, per i quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dieci Senatori non ne chiedano la votazione, che dovrà essere nominale con scrutinio simultaneo.
Ordini del giorno possono anche derivare dalla trasformazione di emendamenti.
Modi di votazione (Capo XIII Reg.)
Il Senato delibera a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Ai fini del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
L'Assemblea vota per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni per alzata di mano vengono di norma effettuate con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Dieci Senatori o uno o più Presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono chiedere la votazione nominale. La richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni. Dodici Senatori o uno o più Presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono chiedere la votazione a scrutinio segreto (nei casi previsti dal Regolamento).
La votazione nominale si effettua normalmente con scrutinio simultaneo. In questo caso la Presidenza si avvale dell'apparato elettronico di votazione, che consente l'immediata registrazione del nome del votante e del voto espresso. A tale scopo, ogni seggio è munito di un dispositivo di votazione con tre pulsanti, disposti nel seguente ordine: Astenuto, Sì, No. L'attivazione del dispositivo avviene con l'introduzione di una scheda nominativa fornita ad ogni Senatore.
Una volta aperta la votazione con l'annuncio del Presidente, è sufficiente premere il pulsante relativo al voto desiderato per consentire al sistema elettronico l'individuazione del votante e del voto; quest'ultimo è visualizzato mediante l'accensione delle apposite spie luminose (verde per il Sì, rossa per il No, bianca per l'Astensione) sul terminale di voto e sulla corrispondente casella dei tabelloni sinottici.
Analogo meccanismo è attivato per lo scrutinio segreto. In questo caso il dispositivo elettronico si limita a rilevare l'esito finale e l'elenco dei partecipanti alla votazione; sui seggi di votazione e sulle corrispondenti caselle dei tabelloni sinottici si accende una luce gialla, quale che sia il voto espresso.
Una votazione con dispositivo elettronico non può essere indetta prima di venti minuti dall'inizio della seduta. La votazione nominale con appello è di norma riservata alle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo.
Numero legale (art. 107 e art. 108 Reg.)
Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare. Le votazioni nominali ed a scrutinio segreto comportano l'automatica verifica del numero legale e in tali casi i Senatori richiedenti sono computati tra i presenti. Prima delle votazioni per alzata di mano, dodici Senatori possono richiedere la verifica del numero legale, che avviene mediante l'utilizzo del sistema elettronico di votazione: è necessario che ogni Senatore inserisca la scheda nominativa e prema uno qualsiasi dei tasti per far rilevare la propria presenza. Anche in questo caso, i richiedenti la verifica sono computati tra i presenti. La verifica del numero legale non può essere richiesta prima della votazione del processo verbale.
Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo di almeno 20 minuti, oppure la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.
Interrogazioni, interpellanze, mozioni (Capo XIX Reg.)
Ciascun Senatore può presentare interrogazioni e interpellanze.
L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o per sapere se e quali provvedimenti siano adottati in relazione ad un oggetto determinato.
Le interrogazioni devono indicare se la risposta richiesta è scritta o orale e, in quest'ultimo caso, se la sede di svolgimento debba essere l'Assemblea o la Commissione competente per materia.
In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda la risposta scritta, che verrà pertanto trasmessa dal Governo e pubblicata negli atti del Senato.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari individua le materie sulle quali si svolgono, una volta alla settimana, interrogazioni a risposta immediata - c.d. question time - consistenti in una pura e semplice domanda al Governo da parte di un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi il Governo deve essere rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
La mozione, intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, deve essere sottoscritta da almeno otto Senatori ed è discussa in apposite sedute, stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di formazione del calendario dei lavori.
I testi delle interrogazioni, interpellanze e mozioni sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Pubblicità dei lavori dell'Assemblea (art. 57 e art. 60 Reg.)
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, a meno che, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, non si deliberi l'adunanza segreta. Questa eventualità non si è mai verificata in tempi recenti.
Delle sedute pubbliche dell'Assemblea vengono redatti il processo verbale ed il resoconto stenografico, contenente la trascrizione integrale della discussione. Al principio di ogni seduta viene letto ed approvato dall'Assemblea il processo verbale della seduta precedente.
Il resoconto stenografico è consultabile nel sito internet del Senato già in corso di seduta.
Le Commissioni parlamentari
Competenze (art. 22 Reg.)
Le Commissioni permanenti hanno competenza nelle materie indicate per ciascuna dal Regolamento:
1ª – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª – Giustizia;
3ª – Affari esteri e difesa;
4ª – Politiche dell’Unione europea;
5ª – Programmazione economica, bilancio;
6ª – Finanze e tesoro;
7ª – Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.
L'Ufficio di segreteria di ciascuna Commissione - al quale è sempre preposto un Consigliere parlamentare - predispone gli atti preparatori dei lavori, assiste la Presidenza della Commissione nella formulazione del programma delle sedute e cura la stampa e la diffusione dell'ordine del giorno.
L'Ufficio di segreteria mantiene inoltre i contatti con i competenti organi ministeriali, anche per quanto si riferisce allo svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione. Prepara i testi dei disegni di legge approvati dalla Commissione o dalla stessa proposti all'approvazione dell'Assemblea. Cura la revisione delle relazioni e degli altri documenti della Commissione dei quali sia prevista la pubblicazione.
Formazione (art. 21 e art. 31 Reg.)
Le Commissioni permanenti sono formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi, i quali, entro cinque giorni dalla loro costituzione, provvedono alle rispettive designazioni nelle singole Commissioni, in ragione di uno ogni dieci iscritti.
I Senatori che non risultino assegnati dopo tale ripartizione sono distribuiti nelle Commissioni dal Presidente del Senato in modo che in ciascuna Commissione siano rispecchiati, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari, e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.
Ogni Senatore può essere assegnato a una sola Commissione permanente, ovvero fino a tre, ma solo quando faccia parte di un Gruppo composto da meno di dieci Senatori. Può inoltre appartenere anche a un'altra Commissione quando sostituisca un Senatore chiamato a far parte del Governo.
Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.
Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o affare o per una singola seduta, sostituire uno o più tra i propri rappresentanti in una Commissione.
Ciascun Senatore, inoltre, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza, così come può presentare emendamenti a disegni di legge esaminati da Commissioni diverse dalla propria.
Organizzazione (art. 27, art. 29 e art. 53 Reg.)
Ciascuna Commissione elegge tra i propri componenti l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, eletto secondo le regole stabilite per l'elezione del Presidente del Senato, da due Vice Presidenti e da due Segretari, eletti con voto limitato per garantire la presenza delle minoranze.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. La disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.
Gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, predispongono il programma e il calendario dei lavori, in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei disegni di legge e degli argomenti inclusi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.
Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salva diversa disposizione del Presidente del Senato.
Le Commissioni possono istituire nel proprio ambito Comitati, anche permanenti, o Sottocommissioni cui è demandata la trattazione di specifiche questioni o l'esame preliminare di provvedimenti. Generalizzata, ad esempio, è la costituzione di Sottocommissioni incaricate di esprimere pareri su provvedimenti assegnati nel merito ad altre Commissioni.
Convocazioni e numero legale (art. 29 e art. 30 Reg.)
Le Commissioni sono convocate per la prima seduta dal Presidente del Senato; successivamente, la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti al termine di ciascuna seduta ovvero con avviso inviato per posta elettronica e pubblicato contestualmente nel sito web del Senato non meno di ventiquattro ore prima della seduta, salvo che per le sedute in sede deliberante e redigente, per le quali il termine di preavviso è di quarantotto ore.
Della convocazione i Senatori sono informati anche con un SMS. Insieme alla convocazione nella forma indicata è diramato l'ordine del giorno mediante pubblicazione nel sito web del Senato.
Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e di quelle nelle quali si discutano o adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente all'inizio della seduta.
In tutti gli altri casi, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti ma l'accertamento all'inizio della seduta non è richiesto, presumendosi che la Commissione sia sempre in numero legale. Tuttavia il Presidente - d'ufficio in occasione della prima votazione successiva alla discussione generale di un argomento o, su richiesta di un Senatore, prima di ogni altra votazione - dispone la verifica.
Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono l'astensione e quelli che richiedono la verifica del numero legale.
I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.
Attività (art. 20-bis, art. 28, art. 34, art. 35, art. 37, art. 40 e art. 50 Reg.)
Le Commissioni permanenti si riuniscono:
· in sede deliberante, per la discussione e la deliberazione di disegni di legge;
· in sede redigente, per l'esame dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la votazione finale;
· in sede referente, per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea;
· in sede consultiva, per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni.
I disegni di legge sono assegnati alle Commissioni dal Presidente del Senato, di regola, in sede deliberante o in sede redigente.
Non possono essere assegnati in sede deliberante e redigente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, quelli collegati alla manovra di finanza pubblica e quelli rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica.
In ogni caso, fino al momento della votazione finale il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, e la Commissione procede dunque in sede referente, se lo richiedano il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione.
In caso di riassegnazione in sede referente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime alle Commissioni pareri sui disegni di legge discussi in sede deliberante e di conversione dei decreti-legge. Le Commissioni possono inoltre deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire materie già disciplinate con legge alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti.
In ragione del contenuto di ciascun disegno di legge sono previsti i pareri obbligatori delle Commissioni 1a, 2a, 4a e 5a. Le Commissioni 1a e 5a esprimono altresì pareri sui soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente non si adegui al parere contrario o favorevole condizionato della 1a Commissione, oppure al parere contrario o favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5a Commissione. In caso di esame in sede referente, nel caso in cui la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere della 1 a o della 5a Commissione, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.
Le Commissioni permanenti si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per esprimere pareri su atti del Governo, per lo svolgimento di interrogazioni, per richiedere informazioni e chiarimenti o ascoltare informative o comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi su disegni di legge o affari assegnati alle Commissioni e per svolgere indagini conoscitive, previo consenso del Presidente del Senato.
A conclusione dell'esame di un affare assegnato, la Commissione può adottare una risoluzione per esprimere valutazioni e indirizzi. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza.
Pubblicità dei lavori delle Commissioni (art. 32 e art. 33 Reg.)
Di ogni seduta di Commissione si redige un processo verbale e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
Su richiesta della Commissione, il Presidente del Senato può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
Per le sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
Al termine di ogni seduta, nel sito web è pubblicata una scheda sintetica dei lavori della Commissione.
Pubblicità dei lavori
Atti parlamentari
Tutti gli atti parlamentari pubblicati dal Senato sono disponibili in formato digitale sul sito internet istituzionale. Viene data particolare evidenza agli Ultimi atti pubblicati, agli atti parlamentari di cui è prevista la discussione nel Calendario dei lavori e agli atti inseriti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea.
Gli atti parlamentari non sono più stampati su carta se non per le necessità operative minime degli organi del Senato e degli Uffici.
Gli atti a partire dalla XIII legislatura sono ricercabili sul sito www.senato.it. Sul sito storico sono consultabili in formato PDF anche tutti i Resoconti stenografici e sommari dell'Assemblea e delle Commissioni, nonché i disegni di legge delle restanti legislature repubblicane.
L'Archivio legislativo del Senato offre assistenza alla ricerca degli atti parlamentari della legislatura corrente e delle precedenti legislature repubblicane.
Pubblicazioni del Senato
Il Senato cura collane editoriali con contenuti di carattere scientifico e divulgativo, autonomamente o in concorso con altri editori.
Tali pubblicazioni possono essere acquistate direttamente presso la sede della Libreria del Senato o ordinate via posta, fax o email.
Alla pagina Pubblicazioni del Senato - Novità editoriali del sito internet sono disponibili in pdf e gratuitamente scaricabili le pubblicazioni edite dal Senato a partire dall'anno 2003. Per gli anni precedenti, le pubblicazioni sono disponibili in formato elettronico, su richiesta.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito, alla pagina Modalità di acquisizione delle pubblicazioni.
Resoconti
Resoconti delle sedute dell'Assemblea
Il resoconto stenografico e i testi all'esame dell'Assemblea vengono pubblicati in corso di seduta sui siti del Senato internet/intranet e sono costantemente aggiornati.
Nel corso della seduta viene inoltre pubblicato, sempre sul sito del Senato, il comunicato di fine seduta, con cui si dà conto in modo sintetico dei lavori.
L'allegato A al resoconto riporta i testi esaminati nel corso della seduta quali, a titolo di esempio, gli emendamenti con l'esito delle relative votazioni e gli atti di sindacato ispettivo sui quali si è pronunciato il Governo.
L'allegato B contiene invece le comunicazioni della Presidenza, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni presentate nel corso della seduta dell'Assemblea. L'allegato B raccoglie inoltre i prospetti delle votazioni qualificate nonché, su autorizzazione della Presidenza, eventuali tabelle ed elenchi, e testi di interventi parzialmente svolti in Aula.
Entro due ore dalla conclusione dell'intervento, ogni oratore può apportare eventuali correzioni formali al proprio discorso contattando l'Ufficio dei resoconti ubicato accanto all'Aula, al primo piano di Palazzo Madama.
Resoconti delle sedute delle Commissioni
Per ogni seduta di Commissione viene redatto un resoconto sommario, pubblicato nel bollettino delle Commissioni.
Il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni viene redatto nelle sole sedi previste dal Regolamento.
Dopo una prima revisione, i testi degli interventi sono trasmessi agli oratori che devono restituirli all'Ufficio dei resoconti entro cinque giorni con eventuali correzioni formali. Nel frattempo i resoconti possono essere pubblicati a stampa e sui siti del Senato internet/intranet come bozze non corrette.
Sito internet
Inaugurato nel 1996 e completamente ristrutturato nel 2004, il sito del Senato www.senato.it rende disponibile una ricchissima documentazione sull'attività parlamentare. Oltre ai documenti ufficiali (disegni di legge, resoconti parlamentari, ordini del giorno, documenti non legislativi) e ai dati sulla composizione, sono disponibili schede riassuntive dettagliate sull'attività dei Senatori, sull'iter dei disegni di legge e su tutte le attività che il Senato svolge, anche in ambito non legislativo.
Il sito è suddiviso in 8 aree principali. Nell'area L'Istituzione sono descritti i principali organi interni e riportati i testi fondamentali: la Costituzione e il Regolamento del Senato. Senatori è l'area dedicata ai componenti del Senato, agli organi interni, alle Commissioni e ai Gruppi parlamentari. Lavori del Senato mette a disposizione un accesso rapido ai documenti dell'Assemblea (ordine del giorno, resoconti, comunicati di fine seduta), all'Agenda completa dei lavori di Aula e Commissioni, agli Affari europei e internazionali. Leggi e Documenti è l'area dedicata ai testi sottoposti all'esame parlamentare - disegni di legge, documenti non legislativi, interrogazioni, interpellanze e mozioni - ai dossier di documentazione. L'area Attualità viene costantemente aggiornata con i comunicati stampa e le notizie sui lavori del Senato. Nelle Relazioni con i cittadini trovano posto le informazioni sull'Amministrazione e su servizi come la Biblioteca, l'Archivio storico, la Libreria e le visite al Senato. Un'ampia area, con una propria home page, è dedicata alle Commissioni. Infine, le banche dati offrono la possibilità di ricerche specialistiche all'interno del sito con numerose opzioni riguardanti firmatario dell'atto, data di presentazione, stato dell'iter etc.
Alcune informazioni sono invece reperibili nel sito www.parlamento.it gestito in comune con la Camera dei deputati: ad esempio, gli indici delle leggi approvate, ordinati per cronologia, tipologia ed aree tematiche, ed i decreti legislativi attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie, ovvero ancora degli statuti speciali, nonché tutte le informazioni relative agli organismi a composizione bicamerale e le pagine informative sull'attività e i servizi del Polo bibliotecario parlamentare.
Il sito dati.senato.it rende disponibili, in formati aperti e liberamente riutilizzabili, gran parte delle informazioni già pubblicate nel sito istituzionale, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza sull'operato dell'Istituzione. Si tratta di una base informativa messa a disposizione di cittadini, ricercatori, giornalisti e sviluppatori informatici per analizzare e condividere la conoscenza di cosa viene proposto, discusso e votato.
Il Senato, in collaborazione con altre Istituzioni, partecipa al progetto www.normattiva.it, il cui obiettivo, in gran parte già raggiunto, è «la creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane».
Servizi audiovisivi
Ogni giorno, dal canale televisivo satellitare, dalla web-tv e dal canale YouTube è possibile accedere in diretta alle sedute dell'Aula di Palazzo Madama ed è possibile seguire, in diretta e in differita, le sedute delle Commissioni permanenti quando il Regolamento ne prevede la pubblicità dei lavori. Inoltre vengono trasmesse in diretta streaming, compatibilmente con i lavori parlamentari, le conferenze stampa che si svolgono nella Sala Caduti di Nassirya, convegni e iniziative istituzionali promosse dal Senato.
Nei fine settimana e durante i periodi di sospensione dei lavori parlamentari il canale televisivo, la web-tv e il canale YouTube offrono una programmazione che alterna l'informazione sull'attività parlamentare, le iniziative di comunicazione rivolte ai giovani, i servizi al cittadino, le iniziative istituzionali promosse dal Senato, documentari sulla storia di questo ramo del Parlamento, sulla storia e il valore artistico degli ambienti in cui si svolge l'attività dei Senatori.
Il canale televisivo
Le trasmissioni televisive avviate dal settembre 2003 possono essere seguite da tutti coloro che dispongono di antenna parabolica e ricevitore digitale.
Il segnale viene irradiato dal satellite Eutelsat Hot Bird 13C ed è ricevibile sia con i ricevitori FTA (Free To Air) sia con quelli più diffusi dotati di dispositivi per la ricezione anche di emittenti a pagamento.
Nella piattaforma Tivùsat, il Senato è al canale 89. Chi utilizza la piattaforma Sky troverà invece il Senato al canale 525. Chi, infine, opta per i ricevitori FTA, può trovare nel sito i parametri necessari alla sintonizzazione.
Il segnale viene irradiato dal satellite sull'area europea, nordafricana e medio orientale, dalla posizione orbitale utilizzata dalla maggioranza delle emittenti radiotelevisive in lingua italiana.
Il segnale trasmesso, secondo quanto previsto dall'accordo con la società Rai Way, è quello attualmente prodotto dalla Sala regia del Senato della Repubblica. La trasmissione avviene simultaneamente alla consegna del segnale, quindi in tempo reale ed in modo continuo, senza alcun intervento da parte di Rai Way sui contenuti. La trasmissione avviene in modalità non criptata.
Un Disciplinare regola le procedure di trasmissione e ritrasmissione radiotelevisiva dei lavori del Senato.
La web-tv
La web-tv trasmette in modalità streaming e può essere seguita da qualunque pc e dispositivo connesso alla Rete. Nell'archivio sono disponibili le registrazioni delle sedute di Assemblea e delle Commissioni e di incontri di particolare importanza (convegni, presentazioni, cerimonie) che si sono svolti in Senato. Nella XVII legislatura ha iniziato le sue trasmissioni il "canale YouTube del Senato" che ha ampliato notevolmente le possibilità di diffusione in Rete.
Social network
Il Senato è presente dal 2013 su Twitter e dal 2017 su Instagram. I tweet appaiono anche in un box nella homepage del sito del Senato. Nelle schede dei Senatori sono riportati i link agli account personali su Facebook, Twitter, YouTube etc.
Informazioni sull'attività parlamentare
L'Ufficio delle informazioni parlamentari fornisce agli utenti istituzionali assistenza alla consultazione del sito del Senato su ogni aspetto dell'attività parlamentare: iter dei disegni di legge e degli atti di sindacato ispettivo (interpellanze, interrogazioni); attività conoscitiva (audizioni, indagini conoscitive); di controllo (inchieste parlamentari); consultiva (pareri su atti del Governo, su nomine); composizione degli organi parlamentari; dati statistici sull'attività del Senato, legislazione vigente.
I cittadini possono ottenere informazioni sul Senato e sull'attività parlamentare, nonché ricevere supporto nella navigazione del sito istituzionale, recandosi presso la Libreria del Senato o scrivendo a infopoint@senato.it .
Informazioni esaurienti sono presenti nella pagina delle FAQ dove è presente anche un assistente virtuale che guida l'utente alla navigazione del sito.
Accesso ai palazzi, relazioni con i cittadini e le scuole
Regole generali per gli accessi ai palazzi
Oltre ai Senatori, hanno il diritto di accedere ai Palazzi i deputati, i parlamentari europei, gli ex Senatori, gli ex deputati, i componenti del Governo, i presidenti di giunte e consigli regionali, i presidenti e segretari di partiti politici.
Il personale del Senato, i dipendenti dei Gruppi e le altre persone autorizzate ad accedere normalmente ai Palazzi devono esporre un tesserino nominativo di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione.
Ogni Senatore o Gruppo parlamentare può richiedere il rilascio di passi per l'accesso di ospiti.
Nei palazzi del Senato è richiesto un abbigliamento sobrio; in particolare, gli uomini devono indossare giacca e cravatta.
Gli assistenti parlamentari hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme relative all'accesso e alla frequentazione dei Palazzi.
L'accesso al primo piano di Palazzo Madama è soggetto a restrizioni.
Apertura al pubblico
È possibile richiedere l'accesso alle tribune per assistere alle sedute di Assemblea.
Iniziative per le scuole
Il Senato dedica da diversi anni un’attenzione crescente al dialogo con i cittadini, curando con particolare impegno il rapporto con i più giovani e realizzando iniziative specificamente dedicate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Oltre a partecipare a visite guidate di Palazzo Madama e assistere alle sedute dell'Assemblea, gli studenti hanno l'opportunità di essere coinvolti in attività formative volte a far conoscere loro il Senato, le sue funzioni e le sue articolazioni, ad approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e ad affrontare temi legati all'attualità parlamentare o di rilievo istituzionale. Tali incontri divengono occasione per illustrare ai ragazzi le diverse fasi dell'iter legislativo e i momenti salienti dei lavori parlamentari, permettendo loro di familiarizzare con le procedure adottate nelle Assemblee legislative.
In collaborazione con altre istituzioni, e in primo luogo con il Ministero dell'Istruzione, il Senato bandisce annualmente concorsi finalizzati a incentivare il coinvolgimento attivo di classi e studenti provenienti da tutte le regioni italiane, impegnandoli nella realizzazione di attività e progetti da sviluppare nel corso di un intero anno scolastico. La premiazione delle classi vincitrici, che ha luogo di norma a Palazzo Madama e coinvolge gli studenti in un articolato programma formativo, riserva uno spazio importante all'incontro con i Senatori.
Il sito www.senatoragazzi.it consente infine di mantenere un contatto diretto e continuo con i giovani e i docenti e mette a disposizione materiali didattici, risorse utili per la partecipazione ai concorsi e informazioni sulle diverse altre iniziative connesse a specifici temi o ricorrenze istituzionali.
Centro di in-Form@zione-Libreria multimediale del Senato
Presso il Centro di in-Form@zione-Libreria multimediale è possibile acquistare atti e documenti parlamentari, nonché materiale divulgativo e pubblicazioni edite dal Senato. Sono inoltre a disposizione la Costituzione italiana vigente nelle diverse lingue e opuscoli in lingua inglese riguardanti il Senato.
La libreria adempie anche le funzioni di Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico. Fornisce informazioni sull'attività parlamentare ed è un punto di riferimento importante per le iniziative di formazione e didattiche rivolte alle scuole.
Studi e documentazione
Studi e documentazione
L'attività di ricerca e consulenza a supporto delle Commissioni, dei Gruppi e dei singoli Senatori è effettuata principalmente, ma non esclusivamente, dal Servizio studi.
Infatti, le documentazioni in materia di affari internazionali sono curate dal Servizio Affari internazionali. Un apporto specifico è fornito dal Servizio del Bilancio in materia di quantificazione degli oneri e di verifica degli effetti finanziari dei testi legislativi. Peculiari attività di documentazione sono infine svolte dal Servizio per la qualità degli atti normativi.
La documentazione del Servizio Studi
Gli Uffici del Servizio studi sono articolati per materie, le quali sono individuate in termini analoghi a quelli di individuazione delle competenze delle Commissioni permanenti. Due ulteriori Uffici provvedono rispettivamente a fornire studi, ricerche ed assistenza tecnico-documentaria sulle questioni regionali e delle autonomie locali ed a svolgere ricerche sulla legislazione comparata, oltre che a curare i rapporti con lo European Centre for Parliamentary Research & Documentation (ECPRD), una rete per la condivisione di informazioni fra Parlamenti europei.
Le ricerche predisposte dal Servizio studi sui disegni di legge più importanti e sugli schemi di decreto legislativo o di regolamento o su altre questioni particolarmente significative danno luogo alla realizzazione di dossier, note brevi o appunti numerati, destinati prioritariamente alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari.
I dossier sono articolati in quattro tipologie:
· Dossier in senso stretto, che si prefiggono una ricostruzione organica dei vari aspetti di un problema;
· Schede di lettura, che illustrano analiticamente il disegno di legge o lo schema di decreto in esame, articolo per articolo;
· Testi a fronte, che pongono a raffronto su due (o più) colonne i testi legislativi in discussione, evidenziando graficamente le difformità;
· Documentazione di base, che raggruppa in modo omogeneo testi, documenti o bibliografia sull'argomento.
Oltre ai Dossier, il Servizio studi realizza:
· Note brevi, sintetici fascicoli di quattro - otto pagine dedicati a argomenti di attualità ovvero a disegni di legge o a schemi di decreto;
· Appunti numerati, brevi sintesi informative ad uso interno, redatte in risposta a quesiti puntuali o mirate ad aspetti specifici o testi strettamente legati all'attività parlamentare.
I Dossier e le Note brevi vengono pubblicati integralmente in formato elettronico (PDF) nei siti internet ed intranet del Senato e sono pertanto liberamente accessibili a chiunque. Della pubblicazione di un nuovo Dossier o una Nota breve viene data notizia ai Senatori e agli utenti della rete interna intranet attraverso l'invio di una e-mail.
Gli Appunti numerati sono segnalati nei siti internet ed intranet del Senato.
I Senatori possono rivolgersi telefonicamente, per iscritto o per posta elettronica alla segreteria del Servizio studi per chiedere informazioni e documentazione. La risposta a tali richieste è immediata quando è possibile utilizzare materiale predisposto in anticipo oppure avvalersi delle banche dati informatiche di cui il Servizio è fornito o a cui può accedere. Nei casi in cui si renda invece necessaria una ricerca nuova o una elaborazione, il Servizio provvede compatibilmente con il prioritario supporto alle Commissioni e agli altri organi del Senato.
Dal maggio 2015 il Servizio studi cura anche la documentazione sugli atti dell'Unione europea e su temi di interesse in ambito europeo. Tale produzione è articolata in quattro tipologie di documenti:
1) Note su atti dell'Unione europea: schede di lettura sintetiche, di regola predisposte in vista dell'esame di progetti normativi e di altri atti dell'Unione europea presso le competenti Commissioni parlamentari (proposte di regolamento, proposte di direttiva, comunicazioni della Commissione, etc.) nell'ambito - per quanto riguarda i progetti normativi - della cosiddetta "fase ascendente" del diritto dell'Unione europea;
2) Dossier su atti dell'Unione europea: realizzati prevalentemente assieme all'Ufficio "Rapporti con l'Unione europea" della Camera dei deputati. Possono contenere schede di lettura su temi di particolare interesse in ambito europeo, anche in occasione di audizioni presso le Commissioni parlamentari, di vertici presso le istituzioni dell'Unione europea o di riunioni interparlamentari. Questa collana contiene anche le statistiche delle attività riguardanti l'Ue, le quali ogni anno presentano dati numerici relativi alle principali attività del Senato in materia europea;
3) Documenti dell'Unione europea: raccolgono il testo delle Conclusioni dei Consigli europei, nonché di riunioni informali a livello di Capi di Stato e di Governo;
4) Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'Ue: contengono schede sintetiche sui progetti di atti legislativi dell'Ue sottoposti all'esame di sussidiarietà e proporzionalità della 4a Commissione permanente del Senato.
Il Servizio studi alimenta anche la banca dati "Progetti e documenti dell'Unione europea" pubblicata sul sito del Parlamento, e contribuisce all'aggiornamento delle attività del Senato sul sito IPEX, piattaforma per lo scambio di informazioni tra i Parlamenti nazionali dell'Unione europea ed il Parlamento europeo.
La documentazione del Servizio Affari internazionali
Il Servizio Affari internazionali fornisce assistenza tecnico-parlamentare in relazione alle diverse attività internazionali che i Senatori sono chiamati a svolgere tanto nell'ambito delle Assemblee parlamentari internazionali delle quali sono membri (quelle del Consiglio d'Europa, della Nato, dell'OSCE, dell'INCE, dell'Unione per il Mediterraneo, dell'Assemblea parlamentare mediterranea, dell'Unione interparlamentare), quanto in seno alle numerose Conferenze e convegni che tendono sempre più ad arricchire l'attuale calendario parlamentare internazionale. Vi è inoltre una crescente cooperazione parlamentare con le maggiori organizzazioni internazionali (segnatamente ONU, UIP, OSCE, Banca Mondiale/FMI, WTO, ASEM, ma l'elenco non è esaustivo).
Oltre all'assistenza tecnico-parlamentare, il Servizio Affari internazionali del Senato è anche un Servizio di documentazione: tanto quella collegata all'agenda internazionale del Senato, quanto quella relativa all'attività legislativa in materia di politica estera e di difesa, particolarmente a supporto della Commissione esteri e difesa del Senato. Il Servizio elabora e pubblica diverse tipologie di documentazione:
Dossier. Rientrano in questa categoria i fascicoli predisposti, anche in collaborazione con la Camera, in relazione alle attività delle Commissioni esteri e difesa e delle Delegazioni parlamentari presso Assemblee internazionali, nonché la documentazione preparatoria alla partecipazione a conferenze e seminari internazionali.
Note. Si tratta di schede dedicate ad argomenti di attualità rilevanti o di interesse per l'attività parlamentare.
Osservatorio di politica internazionale. L'Osservatorio di politica internazionale, che si avvale del contributo dei più autorevoli istituti di ricerca in campo internazionalistico, è un progetto di collaborazione tra Senato, Camera e Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'Osservatorio realizza tre tipologie di pubblicazioni:
- Focus: si tratta di rassegne periodiche (cadenza tre o quattro mesi) di monitoraggio su aree geografiche e tematiche di interesse prioritario per la politica estera italiana (Mediterraneo allargato, Euroatlantico, Cina e Indopacifico, Flussi migratori e Sicurezza energetica).
- Approfondimenti: studi monografici su temi complessi dell'attualità internazionale.
- Note: brevi schede informative su temi legati all'agenda internazionale.
Documentazione per la Presidenza. Il Servizio Affari internazionali predispone dossier informativi destinati a supportare le attività internazionali della Presidenza del Senato, in occasione di incontri e visite e della partecipazione a conferenze, sedute di organismi internazionali.
Pubblicazioni del Senato. Il Servizio Affari internazionali collabora con l'Ufficio delle Informazioni parlamentari, dell'Archivio e delle pubblicazioni del Senato per l'edizione di alcune pubblicazioni del Senato.
La documentazione del Servizio del Bilancio
Il Servizio del bilancio predispone sette tipologie di documenti: Note di lettura, Elementi di documentazione, Documenti di base, Documentazione di finanza pubblica, Note brevi, Appunti, Notiziario mensile.
Le Note di lettura sono elaborati mirati ad analizzare gli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti comportanti effetti finanziari. Esse sono dunque principalmente preordinate a rappresentare lo strumento di verifica delle relazioni tecniche elaborate dal Governo in relazione ai citati provvedimenti.
Gli Elementi di documentazione sono lavori di carattere più generale, non necessariamente relativi a singoli disegni di legge.
I Documenti di base sono fascicoli dedicati a questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo metodologico.
Nella XV legislatura è stata avviata la serie di Documentazione di finanza pubblica, avente ad oggetto il monitoraggio periodico degli andamenti di finanza pubblica in occasione della presentazione dei più importanti atti del Governo in materia.
Le Note brevi contengono analisi episodiche su temi di rilevante interesse per la finanza pubblica, anche su richiesta di singoli Senatori.
A partire da maggio 2015 (XVII legislatura) il Servizio del bilancio pubblica un Notiziario mensile rivolto ai Senatori e a tutta la collettività di soggetti che seguono le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio. Il Notiziario è organizzato in quattro sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti informative citate: "Istituzioni nazionali"; "Istituzioni comunitarie e internazionali"; "Approfondimenti"; "Servizio Bilancio", in prima pagina viene, inoltre, riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari.
Gli Appunti sono costituiti da elaborati brevi, realizzati di norma anche a fronte di apposita richiesta di approfondimento da parte di Senatori, su argomenti specifici che non sono stati affrontati nelle altre tipologie di documenti prodotti dal Servizio. Gli Appunti non vengono stampati, ma inviati tramite il circuito di comunicazione interna e distribuiti nelle Commissioni interessate.
Viene inoltre pubblicato un Bollettino che dà conto di tutti i prodotti realizzati.
Tutti i documenti vengono tempestivamente inviati alla 5aCommissione Bilancio, programmazione economica e alle altre Commissioni interessate nonché al Governo e ad ogni Senatore che ne faccia richiesta; essi vengono altresì inviati ad una lista di enti ed istituzioni esterne. I relativi testi sono disponibili nei principali formati elettronici (HTML, PDF, EPUB, XML) nel sito internet del Senato.
Il Servizio gestisce inoltre due basi dati su supporto informatico:
Banca dati delle relazioni tecniche;
Banca dati della documentazione di finanza pubblica.
La documentazione del Servizio delle Commissioni permanenti e speciali
Gli Uffici di segreteria delle Commissioni curano la documentazione funzionale all'istruttoria di provvedimenti, indagini o affari al loro esame.
La documentazione del Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso
Il Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso pubblica, prevalentemente ad uso dei parlamentari ma non solo, documentazione di vario tipo, nonché raccolte di atti parlamentari e di normativa sulle attività di competenza. In particolare tale documentazione riguarda i risultati elettorali, l'anagrafe patrimoniale dei Senatori e dei componenti del Governo non parlamentari, le immunità parlamentari e la verifica dei poteri.
Il Servizio predispone anche i massimari delle decisioni adottate dalla Commissione contenziosa (primo grado di giudizio) e dal Consiglio di garanzia (secondo grado di giudizio), sulla base di specifiche disposizioni sulla tutela giurisdizionale, contenute nel testo unico delle norme regolamentari riguardanti l'Amministrazione.
La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi
Il Servizio per la qualità degli atti normativi cura la revisione e la predisposizione tecnica degli atti legislativi, dei documenti e delle relazioni delle Commissioni e delle relazioni presentate alle Camere. Presta altresì consulenza puntuale nella redazione dei testi dei disegni di legge presentati in Senato.
Nell'ambito del Servizio, l'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere e l'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi realizzano mirati studi e ricerche sui temi della qualità e della valutazione di impatto della regolamentazione, producendo specifici dossier e note brevi.
Archivio storico
L'Archivio storico del Senato è ubicato al primo piano e al piano ammezzato di Palazzo Giustiniani, nell'ala prospiciente piazza della Rotonda.
L'accesso alla Sala studio dell'Archivio storico è consentito al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 16,30. Per gli onorevoli Senatori e gli utenti interni all'Amministrazione l'orario è prolungato alle ore 20. Come da Regolamento, l'Archivio storico è chiuso al pubblico nel mese di agosto.
Accanto alle tradizionali attività di conservazione e inventariazione del patrimonio storico-documentale prodotto dal Senato del Regno e della Repubblica, l'Archivio storico svolge anche un ruolo di consulenza per la corretta organizzazione degli archivi correnti e gestisce i documenti versati da tutti i Servizi dell'Amministrazione alla fine di ogni legislatura.
Importante attività dell'Archivio storico è la valorizzazione degli archivi delle cessate Commissioni di inchiesta, bicamerali a Presidenza Senato e monocamerali, con la schedatura informatizzata, la digitalizzazione e la creazione di banche dati a disposizione degli studiosi per la consultazione in Sala studio. In rete è disponibile anche il Repertorio, utile strumento - anche se ancora in lavorazione - per quanti si occupano di Commissioni non permanenti. Il Repertorio ricostruisce la storia delle Commissioni bicamerali e monocamerali del Parlamento (Commissioni d'inchiesta, consultive, di controllo, indirizzo e vigilanza, speciali, Commissioni e Comitati previsti dalla Costituzione e da leggi costituzionali), con la disponibilità in formato digitale dei documenti più significativi. L'Archivio storico si occupa, su richiesta degli utenti, di richiedere la declassifica agli enti originatori dei documenti classificati.
L'Archivio storico del Senato è inoltre impegnato nell'acquisizione di archivi di Senatori e di politici. Tra gli archivi personali conservati si segnalano i fondi Imperiali, Fanfani, Leone, Martino, Zanone, De Martino e - tra le ultime acquisizioni - i fondi Cifarelli, Taviani, Rumor, famiglia Calamandrei Regard, Bentivegna, Capponi, Fiorentini e Villari. Gli inventari di alcuni di questi fondi sono disponibili sulla pagina internet dell'Archivio storico.
Nella banca dati Archivi on line - le carte della politica è possibile consultare, in un unico archivio virtuale, 95 fondi di importanti personalità politiche dell'Italia del Regno e della Repubblica (tra gli altri Croce, Gentile, Spadolini, Craxi, De Martino, Mancini e Togliatti), conservati nell'Archivio storico del Senato e presso numerosi istituti, fondazioni e privati. Si tratta di una banca dati strutturata - in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali - come "portale della politica". Sono consultabili, tra l'altro, gli archivi di personalità politiche conservati presso gli Archivi di Stato, già censiti nell'ambito della collaborazione regolamentata dal protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero nel 2010.
Importante contributo agli studi prosopografici è il Repertorio dei Senatori del Regno nominati dal 1848 al 1943, consultabile in linea e a stampa, nella collana I senatori d'Italia.
L'Archivio storico effettua inoltre ricerche sulle fonti, avvalendosi della collaborazione di professori universitari, e cura la pubblicazione con tre editori di livello nazionale (Bibliopolis, il Mulino e Rubbettino) di documentazione particolarmente rilevante sotto il profilo storico. Le pubblicazioni dell'Archivio storico sono organizzate in 7 collane: Carteggi, Discorsi parlamentari, Dibattiti storici in Parlamento, Inventari, Repertori, I Senatori d'Italia, Storia e Documenti.
L'Archivio storico promuove e organizza eventi culturali quali mostre documentarie, convegni, nonché presentazioni di libri e, in collaborazione con altri Uffici del Senato, incontri e visite per studenti di scuole superiori e università.
Sul sito del Senato è pubblicata la Guida multimediale che fornisce informazioni sulle attività svolte dall'Archivio storico dal 2001 ad oggi.
Biblioteca
La Biblioteca del Senato, intitolata a Giovanni Spadolini, è ubicata a Palazzo della Minerva. È aperta agli utenti istituzionali e ai cittadini maggiori di 16 anni.
Dal 2007, insieme alla Biblioteca della Camera dei deputati, forma il Polo bibliotecario parlamentare, che - anche grazie alla contiguità delle sedi - consente la libera circolazione dei lettori e dei libri all'interno di un complesso architettonico che ospita più di 2 milioni di volumi.
I lettori possono utilizzare i servizi di entrambe le Biblioteche, frequentare le sale di consultazione e consultare i volumi presi in lettura anche nell'altra Biblioteca. È possibile interrogare i cataloghi tramite un'unica interfaccia accessibile anche da internet (sul sito del Polo bibliotecario parlamentare, nonché su quello di ciascuna Biblioteca) e disporre in sede di postazioni informatizzate, secondo regole comuni.
Per ottimizzare le risorse e i propri ambiti di specializzazione, la Biblioteca del Senato mantiene una competenza esclusiva sull'emeroteca e cura in particolare l'aggiornamento delle raccolte di giornali, mentre la Biblioteca della Camera si concentra sullo sviluppo delle collezioni di periodici e riviste. Le due Biblioteche condividono inoltre una carta delle collezioni per il coordinamento degli acquisti delle monografie e mettono a disposizione degli utenti istituzionali del Senato e della Camera, nonché dei lettori del Polo bibliotecario parlamentare, un'ampia selezione di banche dati che offrono l'accesso a giornali, periodici, libri, normativa, giurisprudenza, repertori biografici e bibliografici, dizionari ed enciclopedie, attraverso il portale condiviso Re@lweb. L'insieme delle risorse elettroniche disponibili può essere interrogato anche attraverso la Biblioteca digitale del Polo bibliotecario parlamentare: un'interfaccia integrata che non solo consente l'accesso diretto alle testate e ai libri in formato digitale, ma anche la ricerca all'interno dei relativi contenuti.
Nel suo ruolo di Emeroteca del Polo bibliotecario parlamentare, negli ultimi anni la Biblioteca del Senato ha investito risorse crescenti nell'attività di digitalizzazione delle collezioni storiche dei giornali e periodici da essa posseduti: sono attualmente consultabili online una collezione di giornali e periodici del '700 e dell'800 (in parte nella banca dati GiSID, in parte nella pagina della Biblioteca su Internet Archive) e le collezioni complete di Astrolabio, Avanti! e Mondoperaio. Altre attività di digitalizzazione e di acquisizione di contenuti digitali (anche attraverso la collaborazione con altre biblioteche) sono previste nei prossimi anni, nonché il progetto di un portale unico che accolga tutti i contenuti digitalizzati e consenta anche una ricerca trasversale.
La Biblioteca del Senato è organizzata in sale di consultazione specializzate a scaffale aperto e si aggiorna nei settori giuridico, storico, delle scienze politiche e sociali, della geopolitica, dei mass-media, provvedendo altresì all'informazione di base nelle principali discipline. Acquisisce inoltre fondi di personalità rilevanti in questi settori disciplinari o nella storia dell'istituzione.
Per quanto riguarda in particolare il settore storico, intorno ai preziosi fondi antichi, tra cui le raccolte degli statuti dei Comuni, delle corporazioni di arti e di mestieri dal Medioevo alla fine del XVIII secolo e della legislazione degli antichi Stati preunitari, la Biblioteca ha sviluppato un'importante raccolta di storia locale e di storia del diritto, arricchita dalle acquisizioni del Fondo Vassalli e del Fondo Cortese.
Numerosi i servizi offerti dalla Biblioteca per garantire il migliore accesso degli utenti alle collezioni. La sede di Palazzo della Minerva è aperta agli utenti istituzionali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 20,30 (l'apertura del sabato dalle ore 9 alle 13 è attualmente sospesa). È disponibile un servizio di orientamento, distribuzione del materiale bibliografico, prestito, prestito interbibliotecario e segnalazione di proposte di acquisto; è attivo inoltre uno sportello specializzato di informazioni bibliografiche che assiste, anche da remoto, nella ricerca sul materiale della Biblioteca, sulle banche dati in abbonamento, sui repertori cartacei e sulle risorse elettroniche disponibili in rete. Per il pubblico esterno l'orario di apertura va dalle 9,00 alle 19,30 nei giorni feriali (l'apertura del sabato fino alle 12,30 è attualmente sospesa).
A Palazzo Madama, per le esigenze dell'Amministrazione e dei parlamentari, è aperta in orario antimeridiano una sede dell'emeroteca, che cura anche un servizio di distribuzione di una selezione di quotidiani cartacei del giorno nelle sale attigue all'Aula parlamentare. Numerose testate sono anche consultabili attraverso le banche dati acquisite dalla Biblioteca, accessibili da qualunque postazione del Senato e della Camera, nonché in mobilità mediante autenticazione al portale intranet.
Per la migliore fruizione della varietà di risorse disponibili, il Polo bibliotecario parlamentare organizza periodicamente un percorso formativo modulare dal titolo La ricerca in biblioteca. Attività formative personalizzate possono essere organizzate su richiesta dei Senatori e dello staff.
La Biblioteca cura infine numerose pubblicazioni: volumi, cataloghi di mostre e dei propri fondi, guide ai servizi e alla ricerca, bibliografie, nonché la rivista online MinervaWeb. Inoltre organizza e accoglie nella propria sede numerose iniziative culturali (seminari, convegni, presentazioni di libri, esposizioni).
Rapporti con gli organi di informazione
Accrediti stampa
I giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare (Asp) possono seguire i lavori del Senato attraverso le postazioni informatiche della Sala Stampa (primo piano di Palazzo Madama) o dalla Tribuna Stampa (Aula). Il tesserino dell'Asp deve essere esposto in maniera visibile all'ingresso e all'interno del Senato.
L'Asp è un'associazione di giornalisti, regolata da un proprio statuto. I suoi componenti, che rappresentano le principali testate giornalistiche nazionali, possono seguire i lavori dell'Assemblea, accedendo alla Tribuna appositamente riservata, nonché le sedute delle Commissioni, mediante un impianto a circuito chiuso che viene attivato nei casi previsti dal Regolamento.
I giornalisti professionisti e praticanti non aderenti all'Asp possono chiedere un permesso temporaneo (accrediti.stampa@senato.it) per accedere alla Sala Stampa, alla Tribuna Stampa o nelle sale in cui si svolgono convegni e conferenze stampa.
Fotografie e riprese televisive
Le riprese fotografiche e televisive nei locali del Senato devono essere autorizzate. Le richieste di accesso alle sedi del Senato di fotografi ed operatori televisivi devono essere presentate all'Ufficio stampa e internet (accrediti.stampa@senato.it).
Le disposizioni di cui sopra si applicano per le conferenze stampa, per le interviste a Senatori (che comportino riprese televisive o fotografiche o registrazioni audio) e per le riprese dell'Aula dalla Tribuna Stampa.
L'Amministrazione del Senato
La struttura amministrativa
«L'Amministrazione del Senato è la struttura amministrativa di supporto all'esercizio dell'attività parlamentare; in tale ambito è al servizio dell'Istituzione parlamentare, dei suoi Organi e dei Senatori. L'Amministrazione adempie ai propri compiti secondo principi di indipendenza e imparzialità» (Art. 1 del "Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica". Principio ribadito altresì nello "Statuto unico dei dipendenti del Parlamento" approvato in data 10 maggio 2017).
Al vertice della struttura amministrativa del Senato, costituita da 552 dipendenti selezionati esclusivamente sulla base di concorsi pubblici, è posto il Segretario generale, che ne risponde al Presidente.
La prima area si occupa dell'attività legislativa, di indirizzo e controllo politico, in Assemblea e Commissione, e delle funzioni di studio e documentazione di supporto all'azione parlamentare. Cura anche la qualità degli atti normativi - con particolare riguardo all'applicazione delle Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi, secondo quanto disposto in materia dalla Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato - e lo status del parlamentare.
La seconda area comprende le funzioni attinenti l'amministrazione del Senato dai punti di vista informatico, contabile, logistico-immobiliare. Si occupa della contrattualistica e delle gare, della gestione amministrativa dei Senatori e del personale di ruolo.
La terza area cura le relazioni esterne dell'Istituzione: gli affari internazionali, le funzioni di rappresentanza, le iniziative culturali, la comunicazione istituzionale, l'accesso ai Palazzi e la sicurezza, le pubblicazioni del Senato. Comprende inoltre la Biblioteca e l'Archivio storico.
Il marchio del Senato
Il marchio del Senato rappresenta la prima e più immediata immagine dell'Istituzione, di cui costituisce la firma. Negli anni è cambiato e si è evoluto fino a raggiungere la forma grafica attualmente in uso.
Il suo utilizzo è disciplinato dalla Delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 24 del 16 dicembre 2008 Disciplinare per l'uso del marchio del Senato della Repubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2009.
Le regole per la corretta e coerente applicazione del marchio, con la semplificazione e razionalizzazione di tutte le sue componenti visive, sono invece descritte nel Manuale d'identità visiva, pubblicato con l'obiettivo di uniformare e rendere riconoscibile l'identità istituzionale e dei Servizi del Senato.
Sia il Disciplinare che il Manuale d'identità visiva sono disponibili sul Portale InSenato.
La vigilanza sull'uso del marchio viene esercitata dal Segretario generale, per il tramite del Servizio dei resoconti e della Comunicazione istituzionale - Ufficio Comunicazione istituzionale, cui è possibile rivolgersi anche per chiarimenti concernenti l'applicazione del Manuale.