Articolo 13 (1)
Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.
1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.
1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall’incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.