Il Regolamento del Senato

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 107 (1)

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l’Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell’indizione di una votazione per alzata di mano, sette Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell’articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l’accertamento del numero dei presenti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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