Articolo 55 (1)
Calendario dei lavori.
1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l’indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l’Assemblea si riunisce di regola una sola volta.
3. Il calendario, se adottato all’unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all’Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l’Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l’intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell’articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell’Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell’articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.
6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
7. L’Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di cinque Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l’esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l’Assemblea può invertire l’ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l’intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.
(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.