Articolo 44 (1)
Termini per la presentazione delle relazioni.
1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all’Assemblea.
3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l’Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l’attuazione del programma dei lavori.
4. Quando, in applicazione delle disposizioni del comma 3, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito l’esame, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall’Assemblea secondo la procedura ordinaria.
5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.
(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.