Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 47 (1)

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge, affari assegnati e materie di competenza delle Commissioni.

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati e alle materie di loro competenza, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l’intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l’informazione sulle questioni in esame.

1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all’audizione del candidato proposto dal Governo. L’audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell’audizione si può aprire un dibattito a sé stante.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

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