Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 50 (1)

Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni.

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all’Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell’esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all’argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Su materie per le quali non debba riferire all’Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell’Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.

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