Articolo 33 (1)
Pubblicità dei lavori delle Commissioni.
1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
3. [Abrogato]
4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.
(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 20 dicembre 2017.