Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 36 (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal comma 1 dell’articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all’Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. [Abrogato]

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell’Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell’esame in Commissione.

(1) Articolo coordinato con le modificazioni all’articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988, e modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

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