Articolo 22 (1)
Commissioni permanenti - Competenze.
1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell’Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987, il 6 febbraio 2003 e il 20 dicembre 2017 e interamente sostituito il 27 luglio 2022.