Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 41 (1)

Procedura delle Commissioni in sede deliberante.

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto – che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo 116 e nel comma 6 dell’articolo 118 – è richiesta rispettivamente la domanda di due e di tre Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno cinque Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all’articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell’inizio della discussione e sono inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell’invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 40.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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