Articolo 42 (1)
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea.
1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell’articolo 41.
2. [Abrogato]
3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 43.
4. Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l’approvazione finale. Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.