Il Regolamento del Senato

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Articolo 16 (1)

Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari.

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell’ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012 e il 27 luglio 2022.

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