Il Regolamento del Senato

Capo V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la legislazione

Articolo 18 (1)

Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività. Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell’articolo 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.

3. Spetta alla Giunta l’iniziativa o l’esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

3-ter. Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l’omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017 e il 27 luglio 2022.

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