Il Regolamento del Senato

Capo XII

Della discussione

Articolo 102-bis (1)

Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dieci Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, s’intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all’osservanza dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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