Articolo 120 (1)
Votazione finale dei disegni di legge.
1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonchè sui disegni di legge di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.
(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.