Articolo 119 (1)
Indizione delle votazioni nominali elettroniche.
1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta.
2. [Abrogato].
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.