Articolo 108 (1)
Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.
1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.
(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.