Articolo 115
Votazione nominale con scrutinio simultaneo.
1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.