Articolo 109 (1)
Annunci e dichiarazioni di voto.
1. [Abrogato].
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti.
2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia più di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine può essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.
(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.