Articolo 155
Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.
Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.