Articolo 151-bis (1)
Interrogazioni a risposta immediata.
1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.
3. [Abrogato].
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.
5. [Abrogato].
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.
6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988, modificato il 24 febbraio 1999 e il 20 dicembre 2017.