Articolo 149
Replica dell'interrogante.
1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.