Articolo 148
Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.
1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.
3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.
4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.