Articolo 140
Petizioni
1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.