Articolo 141 (1)
Esame delle petizioni.
1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.