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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Articolo 140

Petizioni

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.