Articolo 129 (1)
Discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio.
1. Sul disegno di legge di bilancio si svolge una discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione del disegno di legge, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.
3. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così eventualmente modificato.
4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni della prima sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.
5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
6. La discussione del disegno di legge di bilancio, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.
(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988, nonchè, da ultimo, il 20 dicembre 2017.