Articolo 126 (1)
Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di bilancio.
1. Il disegno di legge di bilancio è deferito alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale, nonché alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.
2. [Abrogato].
3. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.
8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio è trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 21 luglio 1999 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.