Articolo 125 (1)
Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica.
Alla 5a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.
(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.