Articolo 62 (1)
Congedi.
1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.
(1) Articolo modificato dal Senato il 22 novembre 1988.