Articolo 60 (1)
Processo verbale e resoconti della seduta.
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.