Articolo 56
Ordine del giorno della seduta.
1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.