A cura del Settore orientamento e informazioni bibliografiche
Dal sito del Senato
Primi adempimenti della nuova legislatura
L'inizio di legislatura comporta per gli uffici delle istituzioni parlamentari un gran fervore di attività perché tutto sia pronto per consentire un rapido avvio dei lavori parlamentari. Ciò riguarda anche l'aggiornamento dei dati presenti sul sito Internet, dove sono state il prima possibile allestite le sezioni relative agli eletti, alla composizione dei gruppi e degli organi parlamentari, oltre che le banche dati di attività legislativa e non legislativa (alimentate fin dalla prima seduta, con la presentazione di disegni di legge, atti di sindacato ispettivo, documenti).
Dalla homepage del sito Internet del Senato, accedendo alla pagina Composizione, è possibile consultare la documentazione relativa alla nuova composizione del Senato per la XVII legislatura, con i dati degli eletti, quelli di proclamazione, statistiche relative alla distribuzione dei senatori per sesso, età, regione, neoeletti, rieletti etc.
Sempre dalla pagina della Composizione si accede alla scheda biografica e di attività del Presidente, la cui elezione è il primo importante atto della nuova legislatura. A norma dell'articolo 4 del Regolamento l'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto; la maggioranza richiesta è quella assoluta dei componenti per il primo e per l'eventuale secondo scrutinio, che si svolgono nella stessa prima seduta. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, al terzo scrutinio (che si svolge nella seduta del giorno successivo) è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti (computando anche le schede bianche). Quando, come è accaduto in questa legislatura, e, prima di ora solo nella XII, nessuno consegua tale maggioranza, si procede il giorno stesso alla votazione di ballottaggio fra i due senatori che abbiano riportato più voti nel terzo scrutinio: è eletto chi riporta la maggioranza, anche relativa. In caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Successivo adempimento preliminare è, nella seduta successiva, a norma dell'art. 5 del Regolamento, il completamento dell'Ufficio definitivo di Presidenza (che assumerà il nome di Consiglio di Presidenza), con l'elezione dei quattro Vice Presidenti, dei tre senatori Questori, e degli otto senatori Segretari, le cui attribuzioni sono definite, rispettivamente, dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento. L'art. 12 definisce le competenze del Consiglio di Presidenza nella sua completezza.
Si costituiscono, quindi, i gruppi parlamentari, di cui gli artt. 14, 15, 16, e 16-bis del Regolamento stabiliscono modalità di formazione, prerogative ed obblighi.
Ai sensi dell'art. 21, entro cinque giorni dalla loro costituzione i gruppi designano i loro rappresentanti nelle singole commissioni permanenti.
Rimandiamo i lettori alla tavola di raffronto tra il Regolamento del Senato e quello della Camera, per seguire le corrispettive norme di formazione degli omologhi organi parlamentari.
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Quest'anno si dà anche la singolare quasi coincidenza fra l'inizio della legislatura e la fine del settennato del Presidente della Repubblica. Quindi, le Camere sono chiamate, appena dopo insediate, ad eleggere in seduta comune, a norma dell'art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica (era accaduto anche nel 1992, quando le Camere della XI Legislatura, insediatesi il 23 aprile, elessero Oscar Luigi Scalfaro il 25 maggio).
Le due Assemblee, che si riuniscono nella più capiente Aula di Montecitorio, sono integrate dai delegati eletti dai Consigli regionali (tre per ogni regione, tranne la Val d'Aosta, che ne ha uno). L'elezione ha luogo per scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi della assemblea; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta.
La Costituzione prevede i casi in cui le Camere si riuniscono in seduta comune: oltre all'elezione del Presidente della Repubblica, la sua messa in stato di accusa (art. 90)ed il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica (art. 91); inoltre, l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 104) e quella di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (art. 135).
I resoconti delle sedute comuni rappresentano una serie di resoconti a parte rispetto alle due serie dei resoconti delle Aule della Camera e del Senato; la serie completa, dalla I legislatura, è consultabile sul sito del Parlamento.