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Glossario

A

  • Ddl

    Abbreviazione corrente, nel linguaggio parlamentare, per disegno di legge.
  • Decreto legislativo

    È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti del Governo)).

  • Decreto-legge

    Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.

  • Dichiarazione di voto

    Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può avere una durata massima di 5 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 10 minuti. Per le dichiarazioni di voto finali la durata massima è 10 minuti. I Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo, possono esprimere una dichiarazione di voto in dissenso.

  • Dichiarazioni programmatiche

    Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia. Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso.

  • Discussione

    Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore).

  • Discussione generale

    Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 10 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 30 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione.

  • Disegno di legge

    Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel più breve tempo possibile. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi Procedimento legislativo).

  • Dispositivo elettronico di voto

    Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente. I singoli voti sono altresì esposti in due tabelloni laterali luminosi che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti.

  • Documento di economia e finanza (DEF)

    Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

  • Drafting

    Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai riferimenti normativi. Con il crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente importanza. I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche Coordinamento).

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