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Aprile 2006
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Mercoledì 26
Biblioteca a porte aperte
Il 27 aprile 2006, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'Autore organizzata dall'UNESCO, le Biblioteche della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica promuovono l'iniziativa «Biblioteca a porte aperte», nell'ambito della quale verranno organizzate visite guidate dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Senatori della XV Legislatura
Sono in linea i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica (elaborazione del Servizio Informatica, sulla base delle candidature ufficiali e del numero dei seggi assegnati, forniti dal Ministero dell'interno).
Gli elenchi dei Senatori sono da considerare parziali, in attesa dello scrutinio delle Circoscrizioni estere e delle opzioni dei Senatori eletti in più regioni, che lasceranno il posto ai primi non eletti delle rispettive liste.Consuntivo della XIV legislatura
Circa un migliaio le sedute d'Aula; 663 i progetti di legge approvati: 517 di iniziativa governativa e 146 di iniziativa parlamentare; 16 i disegni di legge sui quali è stata posta la questione di fiducia; 193 i decreti del governo convertiti in legge. Sono alcune delle cifre, (aggiornate all'11 febbraio 2006), riportate nel volume edito dal Senato, un consuntivo delle attività di Palazzo Madama nella XIV legislatura che si concluderà il prossimo 28 aprile, con la convocazione delle nuove Camere.
L'opera, curata dal Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale con la collaborazione dei Servizi e degli Uffici del Senato, è articolata in quattro grandi sezioni: "Attività parlamentare"; "Attività amministrativa"; "Attività culturale, di informazione e documentazione"; "L'immagine internazionale del Senato".
Adempimenti parlamentari di inizio legislatura
- La Costituzione »
- Il Regolamento del Senato »
- "Precisazione sulla formazione del Governo": comunicato stampa del 12 aprile 2006 pubblicato dal sito del Quirinale »
Prima riunione delle Camere:
28 aprile 2006La prima seduta costituisce l'inizio della XV legislatura.
L'ordine del giorno è il seguente:- costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio;
- costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri;
- votazione per il Presidente.
Ufficio di Presidenza provvisorio
"Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari" (art. 2 del Regolamento del Senato).
Il senatore più anziano è la senatrice Rita Levi Montalcini. Seguono i senatori Scalfaro e Andreotti.Giunta provvisoria per la verifica dei poteri
"1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati. 2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri. 3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta" (art. 3 del Regolamento).
Elezione del Presidente
"Il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età" (art. 4 del Regolamento).
Dopo la sua elezione, il Presidente del Senato sale sul banco della Presidenza e pronuncia un discorso di insediamento.
Costituzione dei Gruppi Parlamentari
L'adempimento successivo riguarda la costituzione dei Gruppi parlamentari.
Infatti "Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte" (art. 14, comma 2, Regolamento).
"Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni" (art. 14, commi 4-5).
"Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indìce, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto" (art. 15, comma 1).Elezione del Consiglio di Presidenza
La costituzione dei gruppi parlamentari è necessaria ad un altro adempimento: "Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari" (art. 5, comma 1).
"Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi" (art. 5, comma 3).Formazione delle Commissioni
L'ultimo adempimento di inizio legislatura riguarda la formazione delle Commissioni permanenti.
"Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis" (art. 21, comma 1).
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