Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XII

Della discussione

Articolo 93 (1)

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva. Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

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